Onorevoli Colleghi! - Da sempre l'uomo ha confidato nell'uso delle piante a scopo terapeutico o salutistico ed è nozione comune che la farmacopea ufficiale ha nominato e classificato tutti i farmaci di origine vegetale la cui efficacia terapeutica sia stata scientificamente testata e approvata. Ma la farmacopea ufficiale, che è poi quella utilizzata dalla medicina ufficiale, non comprende tutti i farmaci a noi noti in quanto esistono medicine «non convenzionali» che utilizzano princìpi attivi diversi dai precedenti, con azioni diverse e con modalità di utilizzo e finalità altrettanto diverse, seppur dirette al benessere psico-fisico della persona.
      Pertanto, lo scopo della presente proposta di legge è quello di regolamentare la fitoterapia, perché assai nota e diffusa tra la popolazione italiana che, tra l'altro, utilizza tradizioni a volte millenarie che nulla sembrano avere di scientifico ma che in realtà traggono la loro ragion d'essere da una pratica tanto antica e «sperimentata» da giustificarne la diffusione. Considerato il fatto che ancora oggi esiste una notevole confusione, soprattutto da parte degli utenti, nella conoscenza della fitoterapia, e che non esiste ancora una legislazione in merito, abbiamo cercato di chiarire i concetti e i confini e, soprattutto, di sviluppare un testo che regolamenti questo settore in ogni aspetto.
      L'articolo 1 e l'articolo 2 della presente proposta di legge sono dedicati all'oggetto

 

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della medesima proposta e alle definizioni dei campi studiati e delle sostanze utilizzate dalla fitoterapia.
      Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 regolamentano l'autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci fitoterapici.
      L'articolo 9 istituisce una commissione tecnico-scientifica con compiti di consulenza e di proposta nei confronti del Ministro della salute.
      L'articolo 10 riconosce la fitoterapia come disciplina medica specialistica e ne regolamenta l'insegnamento.
      L'articolo 11 inserisce la fitoterapia tra le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
      Gli articoli 12, 13 e 14 regolamentano rispettivamente la fito-vigilanza, l'informazione sanitaria e le sanzioni da comminare ai contravventori.
 

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